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Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) - Adempimenti

27-07-2017   

Si AVVISA che ai sensi del l D.Lgs 10 febbraio 2017 n.29, gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, devono comunicare all’Autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono una o più delle seguenti attività:

§         produzione (anche conto terzi),

§         trasformazione,

§         assemblaggio,

§         deposito all’ingrosso,

§         distribuzione all’ingrosso,

§         stampatori

§         altro

Sono esclusi da tale obbligo solamente gli operatori che svolgono attività di distribuzione al consumatore finale.

Si ricorda altresì che anche gli operatori del settore alimentare registrati e/o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, sono tenuti ad inviare tale comunicazione, qualora esercitino una delle attività di cui sopra. In questi casi nella comunicazione dovrà essere riportata la segnalazione della notifica di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e/o atto di riconoscimento CE.

Tale comunicazione deve essere inoltrata on line attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) compilando l’endoprocedimento ASL 86.

I termini per adempiere le disposizioni del D.L.gs in oggetto scadono il 31 luglio p.v. Gli operatori che non adempiono a tale obbligo sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma da euro 1500 a euro 9.000.

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