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27-07-2017
Si AVVISA che ai sensi del l D.Lgs 10 febbraio 2017 n.29, gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, devono comunicare all’Autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono una o più delle seguenti attività:
§ produzione (anche conto terzi),
§ trasformazione,
§ assemblaggio,
§ deposito all’ingrosso,
§ distribuzione all’ingrosso,
§ stampatori
§ altro
Sono esclusi da tale obbligo solamente gli operatori che svolgono attività di distribuzione al consumatore finale.
Si ricorda altresì che anche gli operatori del settore alimentare registrati e/o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, sono tenuti ad inviare tale comunicazione, qualora esercitino una delle attività di cui sopra. In questi casi nella comunicazione dovrà essere riportata la segnalazione della notifica di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e/o atto di riconoscimento CE.
Tale comunicazione deve essere inoltrata on line attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) compilando l’endoprocedimento ASL 86.
I termini per adempiere le disposizioni del D.L.gs in oggetto scadono il 31 luglio p.v. Gli operatori che non adempiono a tale obbligo sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma da euro 1500 a euro 9.000.