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COMUNICATO IMU A SALDO 2013

02-12-2013   

ALIQUOTE

In occasione della prossima scadenza di versamento dell’IMU a saldo del 16 dicembre il Comune di Ponsacco non ha variato le aliquote IMU rispetto all’anno 2012 che di seguito brevemente riassumiamo:

1)

aliquota abitazione principale e sue pertinenze per fattispecie immobiliari non esenti ( categorie catastali A/1, A/8, A/9) 

 

4%°

€ 200 detrazione per abitazione principale

€ 50 detrazione per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni

2)

Aree fabbricabili, altri fabbricati e terreni agricoli (i terreni posseduti da tutti i soggetti che non sono agricoltori professionali, quindi a titolo esemplificativo gli orti, campi incolti o coltivati ma non a titolo professionale)**

10,6%°

 

** Per i terreni agricoli non condotti professionalmente per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta per il solo secondo semestre dell’anno, con scadenza di versamento della rata il prossimo 16 dicembre 2013, in quanto a norma dell’art. 1 del D.L. 102/2013 convertito, la prima rata in acconto 2013 è stata abolita. Per le altre fattispecie imponibili (prime case non esenti, aree fabbricabili, altri fabbricati) l’IMU è dovuta per l’intero anno 2013.

A tale proposito, non avendo il Comune di Ponsacco aumentato l’aliquota stabilita per Legge per l’abitazione principale, nessun versamento di aliquota differenziale dovrà essere eseguito dai contribuenti entro il prossimo 16 gennaio 2014, secondo le vigenti disposizioni contenute all’art. 1 comma 5 del D.L. 133/2013 in corso di conversione.

Resta da verificare nel mese di gennaio 2014, a seguito della conversione del D.L. 133/2013, se il differenziale di aliquota pari al 3%° per i terreni agricoli coltivati o incolti, posseduti dagli imprenditori agricoli o coltivatori diretti, dovrà essere versato entro la scadenza del 16 gennaio.

 ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2013

BENI MERCE: a seguito dell’emanazione del D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013, per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per l’anno 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 Giugno. Dall’anno di imposta 2014, salvo ulteriori variazioni del quadro normativo,  l’esenzione di tale fattispecie entra a regime.

A seguito dell’emanazione del recente D.L. n. 133 entrato in vigore il 30/11/2013, in corso di conversione, per l’anno 2013 non è dovuta la rata a saldo IMU per le seguenti fattispecie:

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 ovvero:

“a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;”

LA EX CASA CONIUGALE ASSEGNATA CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE: b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ovvero:

“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE POSSEDUTA DA SOGGETTO APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA: c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ovvero:

“Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.”

I TERRENI AGRICOLI: d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA: e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

 OBBLIGHI DICHIARATIVI

Si ricorda l’obbligo dichiarativo per l’anno di imposta 2013, a pena di decadenza dall’agevolazione, così come disposto dall’art. 2 comma 5-bis del D.L. 102/2013 convertito nella L. 124/2013, sull’apposito modello Ministeriale di Dichiarazione IMU, per l’agevolazione riguardante i c.d. beni merce e per l’abitazione principale e relative pertinenze posseduti dai soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è fissata, a norma del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, entro la scadenza fissata da norme statali per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Ponsacco, 4/12/2013                               

 SERVIZIO TRIBUTI

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