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AGEVOLAZIONI

Si riporta di seguito l'estratto del vigente Regolamento TARI contenente le principali agevolazioni socio-economiche previste sul tributo da richiedere con la dichiarazione TARI.

Art. 12 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti, sono previste le agevolazioni
per reddito, relativamente alla tariffa parte variabile, di seguito indicate:


a. riduzione pari al 100% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra 0 e €
5.000;
b. riduzione pari al 60% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra € 5.001 e
€ 10.000;
c. riduzione pari al 45% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra € 10.001
e € 15.000.

2. Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti con il punteggio
massimo, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, o invalidi al 100%, purché non
ricoverati e certificati in base alla legge vigente, è riconosciuta una riduzione sulla tariffa variabile
nella misura del 25%. La richiesta di agevolazione tariffaria deve essere accompagnata dalla copia
del certificazione rilasciata ai sensi della legge vigente.

3. Ai fini della determinazione dell’agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i
collaboratori domestici, le badanti e simili.

4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE
relativa ai redditi dell’anno precedente e debbono essere presentate all’ente annualmente entro il
termine del 30 settembre. L’agevolazione tariffaria ha effetto per l’esercizio in corso ed è
computata a decorrere dalla prima bollettazione utile successiva alla data di presentazione
dell’istanza.

5. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni
disciplinate dal presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ente procederà al censimento delle agevolazioni presenti in banca
dati attraverso una richiesta all’utenza di conferma o meno del persistere di detta agevolazione,
con produzione della documentazione attestante il diritto ancora in essere, pena il recupero a
conguaglio della maggiore tassa nella bolletta successiva. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano
presentate successivamente alla scadenza del termine indicata dall’Ente nel censimento, la
riduzione produce i suoi effetti sulla tassa dalla data di presentazione tardiva.


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