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Art. 38 comma 1

Art. 38 comma 1

Art. 38 comma 2

Art. 38 comma 2

L'Art. 38 prevede che le amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche; - le linee guida per la valutazione degli investimenti; - le relazioni annuali; - ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione; - le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. - le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web.
Art. 38